Data: 31/12/2017 - Anno: 23 - Numero: 3 - Pagina: 22 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA |
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AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: NULLIT DELLA MULTA SE DAL VERBALE NON RISULTA LAVVISO DI FARSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO. Lart. 186 del Codice della Strada disciplina e sanziona la guida in stato debbrezza, riferendosi a quella condizione di alterazione delle normali capacit fisiche e psichiche derivante dallingestione di sostanze alcooliche. Lingestione di sostanze alcooliche produce effetti assolutamente soggettivi, variabili da individuo ad individuo e, nellimpossibilit di poter effettuare una valutazione oggettiva valida per la generalit dei casi, il legislatore ha adottato come parametro di riferimento quello della percentuale di alcool presente nel sangue, cos da poter significativamente graduare lentit della sanzione in misura proporzionale ai valori riscontrati. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che laccertamento della guida in stato di ebbrezza tramite alcooltest nullo se lagente di polizia stradale non informa lautomobilista o il conducente di altro mezzo, prima della prova, che pu farsi assistere da un avvocato. Non basta infatti dire a voce che il conducente ha il diritto di farsi assistere dal proprio legale, ma necessario scriverlo. Insomma palloncino e alcoltest non possono essere eseguiti se non previo avviso (scritto) che nella circostanza lutente stesso legittimato a far intervenire un avvocato di sua fiducia. Ad ogni modo, come chiarito dalla stessa Cassazione, le forze dellordine non sono tenute ad aspettare larrivo effettivo del legale poich il test delletilometro potrebbe, nel frattempo, perdere efficacia. Lomissione di detto avviso, da parte della polizia, comporta la nullit della prova, nullit che pu essere eccepita subito dopo latto (cio lalcool-test), oppure in un secondo momento davanti al giudice, potendo essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Lavviso di farsi assistere da un legale di fiducia, dato oralmente, pu essere contestato facilmente a mezzo di un testimone presente al test. Il citato avviso, dunque, per potersi ritenere rituale e tempestivo, deve essere riportato nel verbale stesso: infatti, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, le dichiarazioni che potrebbero essere rese in un eventuale giudizio dai verbalizzanti circa la rituale comunicazione al conducente, potrebbero essere smentite anche da testimoni. Cos, per esempio, se il terzo trasportato sul mezzo, che ha assistito alla contestazione di polizia, giura davanti al giudice che nessun preventivo avviso stato fornito al multato, questultimo pu far annullare la sanzione e il processo penale non pu che concludersi con lassoluzione piena. Insomma gli agenti non possono rimediare allomissione nel verbale sostenendo in aula di aver dato la rituale comunicazione al conducente: la loro deposizione non pu essere, infatti, considerata pi attendibile di quella di un altro testimone. Anzi proprio la testimonianza di un altro soggetto, contraria a quella dellagente, potrebbe concretizzare il ragionevole dubbio, causa di inevitabile assoluzione dellimputato. In altre parole se la polizia stradale dimentica una formalit cos banale come annotare, sul verbale, di aver avvisato linteressato della facolt di farsi assistere da un legale, tutto laccertamento eseguito con lalcoltest diventa inutile e impugnabile. Con la conseguente non punibilit di chi ha messo seriamente a repentaglio la vita e lincolumit della gente. Lavvocato (Avv. Caterina Campagna) |